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Sez. 1, Sentenza n. 16713 del 07/11/2003 (Rv. 567952 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Richiesta di informazioni alla PA - Facoltà del giudice di merito - Portata - Limiti - Fattispecie in materia di documentazione relativa all'efficienza di un misuratore <autovelox>.
Stato
decisa il 2003-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567952-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

L'esercizio del potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ. di richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo (nella specie, richiesta di documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità del misuratore autovelox utilizzato - dagli organi di polizia stradale - per l'accertamento dell'eccesso di velocità), rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art. 421 cod. proc. civ., nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico. Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza per cui essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della p.a. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il motivo di ricorso del ricorrente poiché la richiesta istruttoria, disattesa dal giudice di merito, non era sorretta da alcuna allegazione idonea a farne presumere la necessità).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 210, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 210, Cod. Strada art. 211, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 211, Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)