Sez. 1, Sentenza n. 6759 del 03/02/2026 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289493-02
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestia o disturbo alle persone - Nozione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., la molestia è individuabile in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante la sua durata, mentre il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione delle persone.
Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)