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Sez. 1, Sentenza n. 6759 del 03/02/2026 Ud. (dep. 19/02/2026) Rv. 289493-02

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestia o disturbo alle persone - Nozione.
Stato
decisa il 2026-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289493-02

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., la molestia è individuabile in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante la sua durata, mentre il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione delle persone.

Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)