Sez. L - , Ordinanza n. 15476 del 03/06/2021 (Rv. 661337 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Svolgimento di mansioni superiori - Trattamento economico - Diritto ad integrazione retributiva - Determinazione - Criteri - Personale delle qualifiche ad esaurimento - Attribuzione di funzioni ex art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Equiparazione ai dirigenti - Necessità - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di mansioni superiori non si traduce in un rigido automatismo, risultando sufficiente, per l'osservanza dell'art. 36 Cost., l'attribuzione di un compenso aggiuntivo, rispetto alla qualifica di appartenenza, la cui determinazione può derivare anche da una norma collettiva; ne consegue che ai funzionari apicali delle qualifiche ad esaurimento, a cui possono essere attribuite, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, le funzioni vicarie di dirigente o di direzione di uffici di particolare rilevanza, spetta un trattamento economico aggiuntivo, determinato dalla contrattazione collettiva integrativa, che non deve necessariamente coincidere con il trattamento economico dei dirigenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 3 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)