Sez. L, Sentenza n. 616 del 15/01/2015 (Rv. 634294 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Qualifiche - Mansioni - Svolgimento di mansioni superiori alla qualifica - Diritto ad integrazione retributiva - Sussistenza - Determinazione - Criteri.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di mansioni superiori (nella specie, per la reggenza di sede INAIL per la durata complessiva di un anno nelle more della copertura dell'incarico), spettante ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si traduce in un rigido automatismo, con erogazione al dipendente di un trattamento economico esattamente corrispondente alle mansioni superiori, essendo sufficiente, anche per l'osservanza dell'art. 36 Cost., la somministrazione di un compenso aggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza, la cui determinazione può essere derivata anche da una norma collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1998 num. 387 art. 15, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5, Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)