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Sez. L, Sentenza n. 4426 del 13/05/1987 (Rv. 453156 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - MALATTIE PROFESSIONALI - CAUSATE NELL'INDUSTRIA DA PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI - ALTERAZIONE DEGLI INDICI RELATIVI AL TASSO DI PIOMBO NELL'ORGANISMO NON DETERMINANTE SATURNISMO MA DI GRAVITÀ TALE DA PROVOCARE L'ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE DALLO SPECIFICO LAVORO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DOVUTA DALL'INAIL - SUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD INTOSSICAZIONE DA PIOMBO NON DETERMINANTE UN'INABILITÀ ASSOLUTA DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453156-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - MALATTIE PROFESSIONALI - CAUSATE NELL'INDUSTRIA DA PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI - ALTERAZIONE DEGLI INDICI RELATIVI AL TASSO DI PIOMBO NELL'ORGANISMO NON DETERMINANTE SATURNISMO MA DI GRAVITÀ TALE DA PROVOCARE L'ALLONTANAMENTO DEL LAVORATORE DALLO SPECIFICO LAVORO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DOVUTA DALL'INAIL - SUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD INTOSSICAZIONE DA PIOMBO NON DETERMINANTE UN'INABILITÀ ASSOLUTA DEL LAVORATORE.*

L'indennità che l'Inail è tenuta a corrispondere al lavoratore il quale, per infortunio o malattia professionale, si trovi in stato di inabilità assoluta che gli impedisca totalmente e di fatto di attendere al lavoro (art. 68 DPR 30 giugno 1965 n. 1124) trova applicazione - con riferimento alle ipotesi previste dal n. 1 della tabella delle malattie professionali dell'industria, che contempla le malattie causate da piombo, leghe e composti - anche nell'ipotesi in cui nel lavoratore si riscontri un'alterazione degli indici relativi al tasso di piombo nell'organismo in misura tale che, pur non raggiungendo la soglia del saturnismo, sono comunque di gravità tale da determinare l'allontanamento del lavoratore dallo specifico lavoro per la normalizzazione degli indici suddetti. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto non dovuta l'indennità suddetta perché lo stato di intossicazione da piombo non determinava un'inabilità assoluta del lavoratore di espletare la sua normale attività). (V 4582/84, mass n 436498).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)