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Sez. L, Sentenza n. 1421 del 10/02/1988 (Rv. 457529 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TERMINE DILATORIO DI CINQUE GIORNI EX ART. 7 ST. LAVORATORI - FUNZIONE - PRESENTAZIONE DELLE DIFESE DA PARTE DELL'INCOLPATO PRIMA DELLA SCADENZA - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO SENZA NECESSITÀ DEL COMPIMENTO DI DETTO TERMINE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457529-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - TERMINE DILATORIO DI CINQUE GIORNI EX ART. 7 ST. LAVORATORI - FUNZIONE - PRESENTAZIONE DELLE DIFESE DA PARTE DELL'INCOLPATO PRIMA DELLA SCADENZA - PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO SENZA NECESSITÀ DEL COMPIMENTO DI DETTO TERMINE - AMMISSIBILITÀ.*

Il termine dilatorio di cinque giorni, previsto dal quinto comma dell'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, prima della scadenza del quale non può essere irrogato il provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, è finalizzato a favorire la difesa del lavoratore cui è stato contestato l'addebito, sicché, quando tale scopo è stato realizzato in pendenza del termine, per avere l'incolpato presentato le proprie difese, senza riserve di deduzioni ulteriori, il procedimento disciplinare può proseguire senza necessità di attendere il decorso della frazione restante del termine. (Conf 2207/87, mass n 451440; (Conf 5618/82, mass n 423383).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)