Sez. L, Sentenza n. 5618 del 26/10/1982 (Rv. 423383 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI - DISCIPLINARI - DISCIPLINA EX ART. 7 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PIÙ GRAVI DEL RIMPROVERO VERBALE COMMINATI PRIMA DEL TERMINE DI CINQUE GIORNI - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI - DISCIPLINARI - DISCIPLINA EX ART. 7 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PIÙ GRAVI DEL RIMPROVERO VERBALE COMMINATI PRIMA DEL TERMINE DI CINQUE GIORNI - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
La disposizione del quinto comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, configura un termine di natura dilatoria volto a favorire la difesa del lavoratore. Pertanto, ove tale scopo sia stato realizzato in pendenza di detto termine, per avere il lavoratore medesimo presentato le proprie discolpe senza riserva di ulteriori deduzioni, il procedimento disciplinare può proseguire senza necessità di attendere il decorso della frazione residua del termine stesso.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)