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Sez. U, Sentenza n. 7000 del 05/04/2005 (Rv. 580162 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporto di impiego dei professori universitari - Carattere pubblico - Sussistenza - Domanda di risarcimento del danno da ritardo nell'immissione in ruolo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580162-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La domanda del professore universitario rivolta ad ottenere la condanna della P.A. al risarcimento del danno, parametrato alle retribuzioni perdute nonché al pregiudizio di avere ottenuto una sede lontana e disagiata, derivante dal ritardo nell'immissione in ruolo, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi l'attinenza della controversia ad un periodo successivo al 30 giugno 1998, atteso che gli artt. 3 e 63, quarto comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 escludono dalla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di impiego dei professori universitari, conservato al regime pubblicistico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)