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Sez. U - , Ordinanza n. 19895 del 23/07/2019 (Rv. 654875 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Personale universitario - Controversie relative - Riparto di giurisdizione - Rapporto di impiego riguardante i professori e ricercatori universitari - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento normativo.
Stato
decisa il 2019-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654875-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda svolta da un professore universitario associato volta al riconoscimento dei benefici fiscali ex art. 3 d.l. n. 269 del 2013, dovendosi escludere la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, in quanto limitata al personale universitario con esclusione del rapporto d'impiego relativo ai professori e ricercatori universitari, affidato alla giurisdizione esclusiva del g.a. e non essendo predicabile la giurisdizione tributaria, non riguardando la controversia il rapporto d'imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)