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Sez. 3, Sentenza n. 4719 del 29/08/1984 (Rv. 436614 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DEL CONCEDENTE DI IMPEDIRE LA PROROGA AL FINE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI NEL REGIME SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964 - DISCIPLINA EX ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. A) DEL D.L.C.P.S. N. 273 DEL 1947 - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1984-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436614-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DEL CONCEDENTE DI IMPEDIRE LA PROROGA AL FINE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI NEL REGIME SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964 - DISCIPLINA EX ART. 1, SECONDO COMMA, LETT. A) DEL D.L.C.P.S. N. 273 DEL 1947 - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756 sui rapporti agrari, la facoltà del concedente di far cessare la proroga del contratto per il caso in cui egli voglia coltivare direttamente il fondo, è condizionata alla ricorrenza dei soli requisiti fissati dall'art. 1, secondo comma, lett. A) del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, avendo le limitazioni a quelle facoltà previste dall'art. 1, terzo comma, della legge 15 luglio 1950 n. 505 con riguardo alla data di acquisto del fondo (norma questa richiamata, con modifiche, dalle successive leggi vincolistiche del 16 giugno 1951 n. 435 e dell'11 luglio 1952 n. 765) natura eccezionale rispetto alla norma generale di cui alla prima parte del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947 ed avendo cessato di operare con la legge n. 756 del 1964. (Conf 1980/81, mass n 412686; (Conf 4117/79, mass n 400625).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 16/06/1951 num. 435 CORTE COST., Legge 11/07/1952 num. 765 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)