diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4117 del 14/07/1979 (Rv. 400625 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - FACOLTA DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400625-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - FACOLTA DEL CONCEDENTE DI FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n 756 sui rapporti agrari, la facolta del concedente di far cessare la proroga legale del contratto, per il caso in cui voglia coltivare direttamente il fondo, e condizionata alla ricorrenza dei soli requisiti fissati dall'art 1, secondo comma, lettera a) del DLCPS 1 aprile 1947 n 273 (proporzionalita alle esigenze del fondo della capacita lavorativa della famiglia del concedente), avendo le limitazioni a quella facolta, previste dall'art 1, terzo comma, della legge 15 luglio 1950 n 505, con riguardo alla data di acquisto del fondo e, poi, richiamato, con modifiche, dalle successive leggi vincolistiche del 15 giugno 1951 n 435 e 11 luglio 1952 n 765, natura eccezionale rispetto alla norma generale, di cui all'art 1, prima parte, del DLCPS n 273 del 1947, ed avendo cessato di operare con l'entrata in vigore della legge n 756 del 1964. (Conf 95/79, mass n 396157; (Conf 3825/76, mass n 382511).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 15/06/1951 num. 435 CORTE COST., Legge 11/07/1952 num. 765 CORTE COST., Legge 15/09/1964 num. 756 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)