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Sez. L, Sentenza n. 11354 del 02/11/1995 (Rv. 494482 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Indennità per i primi tre giorni di malattia - Esclusione contrattuale dal relativo calcolo di indennità dovute solo per le giornate di effettivo lavoro - Contrasto con l'art. 23 all. A al R.D. n. 148 del 1931 e con il principio di onnicomprensività - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494482-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi in concessione, la disposizione del contratto collettivo che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 1986 n. 41, escluda talune indennità dalla base di computo di quella per i primi tre giorni di malattia (nella specie indennità di turno domenicale istituita dall'accordo aziendale sindacale per i dipendenti dell'Azienda Tramvie Autofilovie di Napoli -A.T.A.N.- e indennità di presenza turno e domenicale prevista dal c.c.n.l. 21 maggio 1981) stabilendo che esse siano dovute solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, non contrasta con le disposizioni di carattere imperativo di cui all'art 23 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, il quale precisa che il sussidio per malattia spettante ai dipendenti è dovuto solo a partire dal quarto giorno di malattia e nulla prevede quanto all'indennità per i primi tre giorni, la cui fonte è esclusivamente la contrattazione collettiva, restando inoltre escluso che l'obbligo di tener conto delle suddette indennità per il calcolo di quella per i primi tre giorni di malattia possa derivare da un sussistente principio generale di omnicomprensività della retribuzione, eccezionalmente stabilito solo per determinate indennità fra le quali non rientra quella in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 23, Legge 08/02/1968 num. 41 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)