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Sez. L, Sentenza n. 2691 del 08/03/1995 (Rv. 490975 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Indennità aziendale di turno e indennità di presenza, di turno o domenicale - natura - Artt. 13 dell'0accordo sindacale aziendale, 65 febbraio 1979 e 1 nn. 3, 4 e 5 dell'accordo 21 maggio 1981 - Interpretazione - Computabilità di detta indennità ai fini del sussidio per i primi tre giorni di malattia - Esclusione - Nullità delle clausole citate - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490975-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

È incensurabile in sede di legittimità la decisione di merito che, sulla base di un "iter" logico interpretativo rispettoso dei principi ermeneutici in materia contrattuale, ritenga che l'indennità aziendale di turno e le indennità di presenza, di turno o domenicale, previste rispettivamente nell'art. 13 dell'accordo sindacale aziendale per i dipendenti dell'Azienda Tranvie Autofilotranvie di Napoli - A.T.A.N. del 6 febbraio 1979 e nell'art. 1 nn. 3, 4 e 5 dell'Accordo sindacale nazionale del 21 maggio 1981, abbiano carattere sinallagmatico rispetto alla effettiva presenza in servizio del lavoratore, siano esclusivamente(espressamente quelle di cui all'accordo 21 maggio 1981) dal concetto di retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e, e quindi, dalla base di calcolo di qualunque istituto o materia previsti da contratto nazionale o da accordo o contratto aziendale, con conseguente loro non computabilità di fini del sussidio per i primi tre giorni di malattia, che ha natura esclusivamente pattizia, restando escluso ogni profilo di nullità delle clausole anzidette dal momento che nel vigente ordinamento giuridico non sussiste un principio legale di omnicomprensività della retribuzione e deve invece farsi riferimento di volta in volta a specifiche disposizioni di legge e dei contratti collettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)