Sez. 1, Sentenza n. 945 del 27/04/1961 (Rv. 882839 - 01)
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO - FORMA SCRITTA.
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - PRELIMINARE DI VENDITA IMMOBILIARE - RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO - FORMA SCRITTA.
Anche il contratto con il quale le parti manifestano la volontà concorde di sciogliere il precedente contratto preliminare di compravendita immobiliare deve avere, ad substantiam, la stessa Forma scritta richiesta per il contratto originario che si intende sciogliere, pur non essendo ciò espressamente disposto dall'art.1351 cod.civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)