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Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 11/04/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165773 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNA INTERMEDIA A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165773-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNA INTERMEDIA A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*

Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere nuovamente concessa a colui che ne abbia già usufruito, solo se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale viene richiesto, l'imputato non abbia riportato condanne, oppure abbia riportato condanne a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva e pecuniaria per contravvenzione non sospesa. (Conf mass n 162815: S.U. 28 febbraio 1984 ric. Neri).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)