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Sez. U, Sentenza n. 1718 del 28/01/1984 Ud. (dep. 28/02/1984) Rv. 162815 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - FONDAMENTO - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE TRA LA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA E QUELLA PER CUI S'INVOCA BENEFICIO - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162815-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - FONDAMENTO - CONDANNE INTERMEDIE A PENA PECUNIARIA PER DELITTO O A PENA DETENTIVA O PECUNIARIA PER CONTRAVVENZIONE TRA LA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA E QUELLA PER CUI S'INVOCA BENEFICIO - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITÀ.*

Il beneficio della sospensione ex art. 163 cod. pen., che costituisce una eccezione al principio della inderogabilità della sanzione, ha trovato, per ragioni di politica criminale, sempre maggiori spazi nei nuovi orientamenti normativi ed in particolare nella legge 7 giugno 1974, n. 220. Ne deriva che deve ritenersi legittima la reiterazione del beneficio nei confronti di chi ne abbia già usufruito se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale S'invoca lo anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell'art. 163 cod. pen..*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)