Sez. 1, Sentenza n. 3599 del 28/04/1990 (Rv. 466923 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONTRATTO ALL'ESTERO - IN GENERE - MATRIMONIO CELEBRATO DA CITTADINI ITALIANI O TRA CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - VALIDITÀ E RILEVANZA IMMEDIATA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONTRATTO ALL'ESTERO - IN GENERE - MATRIMONIO CELEBRATO DA CITTADINI ITALIANI O TRA CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - VALIDITÀ E RILEVANZA IMMEDIATA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.*
Il matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche tra cittadini e stranieri, in virtù dell'art. 50 ord. St. Civ.) all'estero secondo le forme ivi stabilite, ed anche il matrimonio celebrato all'estero in Forma religiosa, ove per tale Forma la lex loci riconosca gli effetti civili (sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento) è immediatamente valido e rilevante nell'ordinamento italiano con la produzione del relativo atto, anche al fine di far valere il diritto di succedere al coniuge defunto nel contratto di locazione dell'abitazione a lui intestato, indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alla pubblicazione, che possono dar luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative, ed alla trascrizione nei registri dello stato civile, la quale (a differenza del caso del matrimonio concordatario) ha natura certificativa e di pubblicità, e non costitutiva. (V 557/79, mass n 336677; (V 569/75, mass n 373876; (V 68/75, mass n 373211).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)