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Sez. 3, Sentenza n. 8105 del 20/06/1984 Ud. (dep. 05/10/1984) Rv. 165957 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ESPORTAZIONE DI ASSEGNO BANCARIO NEGOZIABILE SOLTANTO IN ITALIA E PRIVO DELLA FIRMA DI GIRATA - REATO DI CUI ALL'ART. 1 D.L. 4 MARZO 1976 N. 31 - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165957-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ESPORTAZIONE DI ASSEGNO BANCARIO NEGOZIABILE SOLTANTO IN ITALIA E PRIVO DELLA FIRMA DI GIRATA - REATO DI CUI ALL'ART. 1 D.L. 4 MARZO 1976 N. 31 - SUSSISTENZA.*

L'esportazione di un assegno bancario, anche se negoziabile soltanto in Italia e privo della firma di girata, configura la violazione di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n. 31 e successive modificazioni che punisce la mera esportazione del titolo stesso. (V mass n 162194).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)