Sez. 3, Sentenza n. 3281 del 04/02/1987 Ud. (dep. 17/03/1987) Rv. 175377 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO TRATTO SU BANCA ITALIANA - DIVIETO DI ESPORTAZIONE - SUSSISTENZA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO TRATTO SU BANCA ITALIANA - DIVIETO DI ESPORTAZIONE - SUSSISTENZA.*
In tema di reati valutari, gli assegni bancari, tratti su banche italiane, la cui circolazione è consentita soltanto in Italia, rientrano fra i titoli di credito di cui è vietata l'esportazione senza autorizzazione, poiché non può essere esclusa l'eventualità di una loro utilizzazione all'estero. L'assegno bancario, ancorché emesso senza indicazione della data e del luogo di emissione e senza provvista presso il trattario, conserva il valore di titolo di credito, potendo il documento essere completato successivamente. (Conf mass n 165957; (Conf mass n 164114, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)