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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17514 del 31/07/2014 (Rv. 632183 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 e 9 bis della legge n. 289 del 2002 - Autonomia - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632183-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono, gli artt. 9 e 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289 disciplinano autonome e distinte ipotesi correlate alla diversità delle violazioni in esse considerate. Ne consegue che il perfezionamento del condono tombale ex art. 9, specificamente finalizzato a consentire la definizione di ogni eventuale pretesa di pagamento di imposte non dichiarate, non può determinare l'estinzione delle sanzioni comminate per il tardivo o omesso versamento delle imposte dichiarate, la cui sanatoria consegue esclusivamente all'adempimento delle condizioni previste dall'art. 9 bis della citata legge.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)