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Sez. 5, Sentenza n. 13401 del 30/06/2016 (Rv. 640154 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 - Assenza del prospetto dei versamenti da effettuare - Conseguenze - Mancato perfezionamento del condono.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640154-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono, l'art. 9 bis, comma 3, della l. n. 289 del 2002 stabilisce espressamente che, al fine di potersi avvalere delle disposizioni sulla definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, è necessario che la dichiarazione integrativa contenga un apposito prospetto, recante l'indicazione delle imposte e delle ritenute fiscali dovute per ciascun periodo d'imposta interessato, oltre ai dati del versamento effettuato, sicché osta al perfezionamento del condono la dichiarazione sprovvista dell'elenco dei versamenti da effettuare in quanto mancante dei dati cui raffrontare i versamenti effettuati al fine di verificarne la correttezza.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)