Sez. U, Sentenza n. 6594 del 14/12/1981 (Rv. 417449 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DELL'ACCREDITATO - MOMENTO RILEVANTE - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A FAVORE DI UNA SOCIETÀ - RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DELL'UNICO AZIONISTA PER LE UTILIZZAZIONI DELLA PROVVISTA - ESTENSIONE TEMPORALE.*
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DELL'ACCREDITATO - MOMENTO RILEVANTE - APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A FAVORE DI UNA SOCIETÀ - RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DELL'UNICO AZIONISTA PER LE UTILIZZAZIONI DELLA PROVVISTA - ESTENSIONE TEMPORALE.*
Nell'apertura di credito bancario, l'Obbligo dell'accreditato di restituire le somme messegli a disposizione non sorge con la stipulazione del relativo contratto, ma bensì nel momento ed a causa del prelievo delle stesse. Pertanto, con riguardo ad una apertura di credito in conto corrente in favore di una società, la responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni sociali, secondo la previsione dell'art. 2362 cod. civ., opera per le utilizzazioni della provvista che siano intervenute dalla data del verificarsi della concentrazione delle azioni nelle sue mani fino alla data della cessazione della concentrazione medesima. (V 1688/73, mass n 364600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)