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Sez. 3, Sentenza n. 3328 del 14/10/1969 (Rv. 343382 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - SEMPLICE MENZOGNA O RETICENZA - COMPORTAMENTO DOLOSO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1969-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343382-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - SEMPLICE MENZOGNA O RETICENZA - COMPORTAMENTO DOLOSO - PRESUPPOSTI.*

Anche la semplice menzogna o la sola reticenza possono costituire comportamento doloso, quando siano servite ad occultare un fatto che, se conosciuto dall'altro contraente, ne avrebbe determinato diversamente la volizione. (nella specie, e stato ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano ravvisato un comportamento doloso idoneo a determinare lo annullamento del negozio nel fatto del gestore di un Esercizio pubblico che aveva venduto ad altra persona una 'gru magneticà per la pesca di sigarette, tacendo che l'uso di tale congegno era vietato dall'autorita di ps). (V 1573-68, massima n 333303).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)