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Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 24/05/1968 (Rv. 333303 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - MENZOGNA O RETICENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333303-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - DOLO - IN GENERE - MENZOGNA O RETICENZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Anche la semplice menzogna o la sola reticenza possono costituire comportamento doloso quando siano servite ad occultare un fatto che, se conosciuto dall'altro contraente, ne avrebbe determinato diversamente la volizione. L'influenza della menzogna o della reticenza deve essere valutata tenendo conto delle condizioni soggettive del contraente nei confronti del quale furono poste in essere e delle circostanze di fatto nelle quali furono adoperate e alle quali si sono accompagnate. (Conf. 2186-65 V. N. 1554-68, massima n. 333266 n.2555-67, massima n. 329907).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)