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Sez. 3, Sentenza n. 13 del 04/01/2000 (Rv. 532668 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Principio della prevalenza del giudizio penale su quello civile - Insussistenza - Principio generale della completa autonomia e separazione dei due giudizi - Configurabilità - Accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio - Loro autonomo accertamento da parte del giudice - Necessità - Sospensione del processo civile al di fuori delle specifiche ipotesi previste nell'art. 75 cod. proc. pen. - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532668-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Dal combinato disposto degli artt. 653 del vigente codice di procedura penale e 211 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, si evince il venir meno della cosiddetta "pregiudiziale penale" sancita, in via generale, dall'art. 3 dell'abrogato codice di procedura dura penale salve le disposizioni che nelle specifiche materie ora la prevedano (v. 75 cod. proc. pen.). Da quanto precede discende, in particolare, che: a) la sola presentazione della querela non inibisce al giudice civile l'accertamento di fatti posti a base della domanda risarcitoria; b) la sospensione necessaria del processo civile non ha luogo, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. pen. nell'ipotesi che l'azione civile sia promossa nei confronti del solo responsabile civile.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)