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Sez. 2, Sentenza n. 15829 del 25/02/2014 Cc. (dep. 09/04/2014) Rv. 259538 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Ipotesi di confisca speciale prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Presunzione di intestazione fittizia prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n. 19 del 2011 (codice antimafia) - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259538-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La presunzione di fittizietà degli atti di trasferimento compiuti - a titolo oneroso o gratuito - dal proposto in favore di determinate categorie di persone, prevista in tema di misure di prevenzione patrimoniale dall'art. 26 del D.Lgs. n. 159 del 2011, non si applica al sequestro penale finalizzato alla confisca prevista dall'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha tuttavia ritenuto che costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'interposizione fittizia di beni dell'indagato ad un terzo la natura giuridica e le modalità dell'atto dispositivo - nella specie, donazione -, il rapporto di stretta parentela tra le parti dell'atto dispositivo - nella specie, padre e figlio -, la vicinanza temporale tra l'atto di disposizione e la commissione da parte del dante causa di un reato per il quale è prevista la confisca dei beni, la destinazione del bene, le qualità personali dell'avente causa- nella specie, la giovane età -, l'oggetto dell'atto dispositivo - nella specie, una ingente somma di denaro -).

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)