Sez. 3, Sentenza n. 35202 del 03/05/2016 Cc. (dep. 22/08/2016) Rv. 267743 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Reati tributari - Sequestro funzionale alla confisca "per equivalente" - Presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n. 159 del 2011 per le misure di prevenzione - Applicabilità in via analogica - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di misure cautelari reali in materia di reati tributari, non è applicabile in via analogica la disciplina, riguardante le misure di prevenzione, dettata dall'art. 26, comma secondo, lett. a, del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), a tenore del quale si presumono fittizi i trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta di misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto. (Fattispecie, relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un immobile, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza, con la quale il tribunale del riesame, pur richiamando il citato art. 26, aveva, tuttavia, indicato gli elementi concreti da cui era dato desumere che l'immobile sequestrato alla ricorrente fosse in realtà da ricondurre al patrimonio del coniuge separato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)