Sez. 3, Ordinanza n. 27936 del 20/10/2025 (Rv. 676604-02)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Ipoteca giudiziale - Cancellazione - Domanda eterodeterminata - Conseguenze - Prospettazione di fatti diversi - Identità di causa petendi e litispendenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
In tema di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c. (oggi art. 473-bis.36, comma 1, c.p.c.), il fatto costitutivo della domanda ha contenuto negativo e consiste nell'insussistenza del pericolo di inadempimento dell'obbligato, da valutarsi in relazione alla condotta di quest'ultimo, sicché, trattandosi di diritto eterodeterminato, la prospettazione di circostanze diverse o sopravvenute rispetto a quelle dedotte in un precedente giudizio integra una diversa causa petendi, con conseguente esclusione della litispendenza.
Cod. Civ. art. 155 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis lett. .36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)