Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29432 del 13/11/2019 (Rv. 656094 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Opposizione a decreto ingiuntivo - Opposizione a precetto intimato in virtù del medesimo titolo - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA
Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del "petitum" e neppure della "causa petendi".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)