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Sez. 2, Sentenza n. 5669 del 02/02/1972 Ud. (dep. 16/09/1972) Rv. 121834 - 01

REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - UNIVOCITA DELLA DIREZIONE DEGLI ATTI - NOZIONE - PROBABILITA CHE IL REO DESISTA DALL'AZIONE COMPIUTA - IRRILEVANZA SULLA NOZIONE ANZIDETTA.*
Stato
decisa il 1972-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121834-01

REATO - DELITTO TENTATO(TENTATIVO) - DIREZIONE DELL'AZIONE E INTENZIONE DELITTUOSA - UNIVOCITA DELLA DIREZIONE DEGLI ATTI - NOZIONE - PROBABILITA CHE IL REO DESISTA DALL'AZIONE COMPIUTA - IRRILEVANZA SULLA NOZIONE ANZIDETTA.*

Il requisito inerente alla univocita della direzione degli Atti, nel delitto tentato, richiede che sia rivelato all'esterno l'intento che muove il soggetto negli Atti compiuti; non rientra, invece, nella nozione di tale requisito là apprezzabile probabilita che il reo desista dall'Azione compiutà. Invero, la possibilita o anche la probabilita di una postuma resipiscenza del reo e, come tale, irrilevante nella figura del tentativo punibile. O la resipiscenza, trasformandosi da fatto interiore in condotta operante, da luogo alla desistenza volontaria, e in tal caso gli Atti compiuti non sono punibili a titolo di delitto tentato non gia perche essi non sianò univocì(che, anzi, la desistenza volontaria non puo venire in considerazione, in senso giuridicamente rilevante, se non in relazione ad Atti che hanno gia perfezionato i requisiti della figura del tentativo), ma perche il legislatore attribuisce a quella condotta postuma valore di causa di non punibilita in ordine al delitto tentato. Ovvero la resipiscenza resta un fatto interiore del soggetto, non operante nel mondo esteriore, e in tal caso essa non ha effetti giuridicamente rilevanti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)