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Sez. 5, Sentenza n. 24256 del 18/11/2011 (Rv. 620339 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESCRIZIONE - IN GENERE | Ricorso amministrativo - Efficacia interruttiva permanente fino alla decisione gerarchica - Decorso del termine ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 - Silenzio rifiuto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620339-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESCRIZIONE - IN GENERE

In tema di imposta di consumo, la proposizione del ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 90 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, produce un effetto interruttivo della prescrizione, con carattere permanente, fino al momento in cui la decisione gerarchica diventa definitiva; a tal fine, peraltro, non assume alcun rilievo l'inutile decorso del termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso gerarchico, assegnato all'Amministrazione dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in quanto tale evento non concretizza un finto provvedimento di rigetto e non ha alcun effetto sostanziale, ma produce effetti di natura meramente processuale, nel senso che rimuove un ostacolo alla proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il provvedimento originario, senza però escludere il potere-dovere dell'autorità investita di intervenire con una determinazione esplicita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)