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Sez. 5, Sentenza n. 16360 del 28/06/2013 (Rv. 627096 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Ricorso amministrativo - Efficacia interruttiva permanente fino alla decisione gerarchica - Decorso del termine ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 - Silenzio-rifiuto - Inconfigurabilità.
Stato
decisa il 2013-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627096-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE

In materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, dopo la notifica al trasgressore dell'ordinanza-ingiunzione che determina l'ammontare della pena pecuniaria (notifica che ha effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ.), inizia a decorrere - ai sensi dell'art. 17 della legge n. 4 del 1929, "ratione temporis" applicabile - un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che è interrotto dalla presentazione del ricorso al Ministero competente previsto dall'art. 56 della citata legge n. 4 del 1929, prescrizione che dopo tale interruzione deve ritenersi sospesa fino alla decisione del Ministro, senza che possa ritenersi invocabile l'istituto del silenzio-rigetto, previsto dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 56 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)