Sez. 3, Sentenza n. 33672 del 22/12/2025 (Rv. 677196-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedimento ex art. 380-bis c.p.c. - Decreto di estinzione a seguito di mancata istanza di decisione - Successiva istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. - Idoneità ai fini della decisione del ricorso - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), se nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione non è avanzata l'istanza di decisione, la successiva richiesta di fissazione dell'udienza, formulata ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., non è idonea ad impedire la declaratoria di estinzione del giudizio, non essendo equiparabile, in mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, all'istanza di cui al citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)