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Sez. U, Sentenza n. 10796 del 26/05/2015 (Rv. 635366 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Diffamazione recata dal magistrato tramite messaggi telematici nel dominio informatico dell'ANM - Rilevanza disciplinare - Sussistenza - Difetto di querela ed esimente della provocazione - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635366-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

L'offesa recata dal magistrato all'onore e al decoro altrui ha rilevanza disciplinare perché idonea ad incidere sulla credibilità e sull'immagine dell'autore, anche qualora la diffamazione non sia penalmente perseguibile per il difetto della querela o per l'esimente della provocazione, dovendosi esigere da un rappresentante dell'ordine giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino. La condotta ha rilevanza disciplinare anche se posta in essere tramite messaggi telematici nel dominio informatico dell'Associazione nazionale magistrati, in quanto l'offesa è destinata ad essere percepita da una pluralità indefinita di utenti della rete.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 597 CORTE COST., Cod. Pen. art. 599 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)