Sez. U, Sentenza n. 20935 del 12/10/2011 (Rv. 618851 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006 - Espressioni lesive della reputazione dei componenti di collegi della Corte di Cassazione e della Sezione Disciplinare del Cons. Sup. Magistratura - Reato di diffamazione mediante scritti - Nota allegata alla domanda di pensionamento - Sufficienza - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 109 del 2006, in quanto fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, l'espressione di giudizi pesantemente critici in merito alla capacità professionali ed alle caratteristiche di imparzialità ed indipendenza, e, dei componenti di un collegio penale della Corte di cassazione, della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura, nonché del collegio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, formulati all'interno di nota allegata ad una domanda di pensionamento indirizzata al Vice Presidente del Cons. Sup. Magistratura, sussistendo, il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato di diffamazione commessa mediante scritti, anche quando le espressioni offensive pur comunicate ad una sola persona siano destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)