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Sez. L, Sentenza n. 1085 del 03/02/1994 (Rv. 485190 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Clausole contrattuali prevedenti una nozione più ristretta di retribuzione - Validità ex art. 2120, secondo comma, cod. civ. nel testo ex legge n. 297 del 1982 - Riferimento a clausole stipulate nel vigore di detta legge - Necessità - A clausole anteriori - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485190-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

L'art. 2120, secondo comma, cod. civ. (nel testo in cui alla legge n. 297 del 1982), nel fare salve le disposizioni collettive previdenti, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, una nozione di retribuzione più ristretta di quella fissata dalla stessa norma, si riferisce alle clausole dei contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore di detta legge, e non già a quelle dei contratti anteriori alle medesime, le quali, già colpite irrimediabilmente dalla sanzione di nullità per contrasto con l'art. 2120, vecchio testo, cod. civ., non possono rivivere per effetto della mera eliminazione del contrasto disposto dalla legge successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)