Sez. L, Sentenza n. 10833 del 17/12/1994 (Rv. 489261 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Clausole collettive contenenti una nozione di retribuzione più ristretta di quella legale - Validità - Condizioni - Stipulazione successiva alla legge n. 297 del 1982 - Necessità - Clausole precedenti già colpite da nullità - Riviviscenza - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
L'art. 2120, secondo comma, cod. civ. (nel testo in cui alla legge n. 297 del 1982), nel fare salve le disposizioni collettive che prevedono, ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, una nozione di retribuzione più ristretta di quella fissata dalla stessa norma, si riferisce alle clausole dei contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore di detta legge, e non già a quelle dei contratti anteriori, le quali, già colpite irrimediabilmente dalla sanzione di nullità per contrasto con l'art. 2120, vecchio testo, cod. civ., non possono rivivere per effetto della mera eliminazione del contrasto disposto dalla legge successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)