Sez. 1, Sentenza n. 1310 del 09/03/1981 (Rv. 411909 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI - REQUISITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI E DEI MOTIVI - REQUISITI.*
In tema di ricorso alla commissione tributaria centrale, nella nuova disciplina introdotta dal DPR 26 ottobre 1972 n 636, lo Obbligo della enunciazione dei motivi d'impugnazione, ai sensi ed agli effetti dell'art 25 del predetto decreto, in relazione al precedente art 15 secondo comma, non richiede una particolare specificita dei motivi medesimi, ma deve ritenersi assolto ogni qual volta il ricorso stesso evidenzi con sufficiente chiarezza l'ambito dell'impugnazione e le ragioni delle censure mosse alla pronuncia della commissione tributaria di secondo grado.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)