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Sez. L, Sentenza n. 14472 del 07/11/2000 (Rv. 541445 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Locazione - Normale onerosità - Configurabilità - Conseguenze - Godimento da parte del lavoratore di immobile di proprietà del datore di lavoro - Prova della gratuità (comodato) - Onere gravante sul lavoratore - Sussistenza - Fattispecie relativa a richiesta di differenze retributive da parte del lavoratore.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541445-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Poiché la normale gratuità è incompatibile con la nozione generale della locazione a norma dell'art. 1571 cod. civ., non si può presumere il carattere gratuito dell'uso di un immobile di proprietà del datore di lavoro accordato al lavoratore e costituisce onere di quest'ultimo provare l'eventuale esistenza di un rapporto di comodato. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, sulla base di una situazione di incertezza probatoria, aveva escluso la detraibilità, dalle somme dovute al lavoratore per differenza retributiva ex art. 36 Cost., del corrispettivo dovuto per l'uso dell'abitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2121 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)