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Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 09/09/1970 (Rv. 347100 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - OBBLIGO DELL'OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - PERSISTENZA ANCHE PER L'IPOTESI DI COSTRUZIONE E MANTENIMENTO DI EDIFICIO A DISTANZA INFERIORE.*
Stato
decisa il 1970-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347100-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - OBBLIGO DELL'OSSERVANZA DELLE DISTANZE LEGALI - PERSISTENZA ANCHE PER L'IPOTESI DI COSTRUZIONE E MANTENIMENTO DI EDIFICIO A DISTANZA INFERIORE.*

La costruzione ed il mantenimento di un edificio a distanza inferiore a quella legale non dispensa mai, in caso di sopraelevazione, dallo Obbligo di osservare le distanze prescritte, sicche il proprietario che sopraelevi, ove non provi il diritto di ottenere l'arretramento del fabbricato dell'altro, deve rispettare nella sopraelevazione la distanza prescritta dal codice civile o dai regolamenti edilizi, arretrando con il proprio edificio di quel tanto che e necessario per osservarla.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)