Sez. 2, Sentenza n. 2698 del 09/07/1975 (Rv. 376681 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONI SUL CONFINE E CON DISTACCO) - IN GENERE - CONSEGUENZE DI DETTO CRITERIO - DIPENDENZA DELLA SOPRAELEVAZIONE DALLE COSTRUZIONI A PIANO TERRA - ESTENSIONE ALLA SOPRAELEVAZIONE DEL DIRITTO DI TENERE IL PIANO TERRA A DISTANZA LEGALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE ULTERIORI - ONERE DELLA PROVA DI CHI SOPRAELEVA - CONTENUTO.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONI SUL CONFINE E CON DISTACCO) - IN GENERE - CONSEGUENZE DI DETTO CRITERIO - DIPENDENZA DELLA SOPRAELEVAZIONE DALLE COSTRUZIONI A PIANO TERRA - ESTENSIONE ALLA SOPRAELEVAZIONE DEL DIRITTO DI TENERE IL PIANO TERRA A DISTANZA LEGALE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE ULTERIORI - ONERE DELLA PROVA DI CHI SOPRAELEVA - CONTENUTO.*
Dal principio della prevenzione, che e il criterio cardine dei rapporti di vicinato per quanto attiene alle costruzioni, deriva: che la sorte della sopraelevazione e determinata sempre dalla situazione delle costruzioni a piano terra e che percio l'arretramento, o meno, delle ulteriori costruzioni in altezza dipende dalla anteriorita, o meno, della costruzione avversa a tutte quelle del piano terra di chi fa la sopraelevazione; che il diritto quesito di tenere il piano terra a distanza legale non si estende alla sopraelevazione; con una duplice altra conseguenza: che chi sopraeleva deve rispettare la distanza dalla costruzione aliena, se questa e la prima nel tempo, e che a sua volta la controparte non puo pretendere l'arretramento della sopraelevazione se ha acquistato il diritto limitato di tenere a distanza illegale il solo piano terra. E a carico di chi sopraeleva dimostrare l'inesistenza del presupposto su cui puo basare la domanda di arretramento, e cio perche la predetta inesistenza e elemento costitutivo del diritto di non arretrare: l'attuale fabbrica altrui e costitutiva dell'Obbligo di arretrare ed e chi sopraeleva che deve vincere l'efficacia della situazione esistente. (V 2473/73, mass n 365895; 1471/72, mass n 358123; (V 1367/70, mass n 347100; 454/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)