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Sez. L, Sentenza n. 28703 del 23/12/2011 (Rv. 620256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Licenziamento per una determinata causa o motivo - Mancata esecuzione da parte del datore di lavoro - Rinnovazione del licenziamento per altra causa o motivo - Ammissibilità - Conseguenza - Impugnazione del primo recesso - Provvedimenti del giudice - Declaratoria di illegittimità - Ammissibilità - Reintegra - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, che abbia sospeso l'efficacia del recesso intimato per una determinata causa o motivo (nella specie, per riduzione di personale), può intimare al lavoratore un nuovo licenziamento per altra causa o motivo (nella specie, per superamento del periodo di comporto), con la conseguenza che l'estromissione dall'azienda va imputata esclusivamente al secondo licenziamento e il giudice, innanzi al quale sia stato impugnato il primo recesso, può, ricorrendone le condizioni, dichiararne l'illegittimità ma non ordinare la reintegra del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)