Sez. 1, Sentenza n. 3396 del 20/02/2004 (Rv. 570343 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Testo unico in materia bancaria e creditizia - Violazioni - Irrogazione della sanzione - Procedimento - Decreto del Ministro del tesoro ex art. 145, d.lgs. n. 385 del 1993 - Motivazione 'per relationem' - Rinvio alla proposta di irrogazione formulata dalla banca d'Italia - Ammissibilità - Limiti - Accesso al documento - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Il decreto del Ministro del tesoro, con il quale è irrogata a carico dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca popolare una sanzione amministrativa per le violazioni previste dal t.u. in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993), può essere motivato 'per relationem', mediante il rinvio alla proposta di applicazione della sanzione formulata dalla Banca d'Italia e, benché non occorra che quest'ultimo atto sia allegato al decreto, è tuttavia necessario che esso sia reso disponibile all'interessato anteriormente alla scadenza del termine per proporre opposizione e, in mancanza, il decreto deve ritenersi nullo qualora l'interessato adduca una concreta lesione del diritto di difesa, derivante dalla mancata o ritardata conoscenza di detto atto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)