Sez. 1, Sentenza n. 9357 del 11/06/2003 (Rv. 564147 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Provvedimento amministrativo - Motivazione - Art. 3 legge n. 241 del 1990 - Obbligo per la P.A. di allegare al provvedimento l'atto richiamato - Configurabilità - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di procedimento amministrativo, ai fini del rispetto del precetto posto dall'art. 3, comma terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sufficiente che l'atto indicato in motivazione sia reso disponibile per l'interessato, non avendo tale norma (a differenza di quanto stabilisce l'art. 7, primo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente), posto a carico dell'amministrazione anche l'obbligo di allegare al provvedimento l'atto richiamato.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)