Sez. 6, Sentenza n. 6996 del 07/02/1986 Ud. (dep. 05/07/1986) Rv. 173321 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - PER CAUSA DIVERSA - IGNORANZA DELLA DETENZIONE ALL'ORGANO PROCEDENTE - PRECEDENTE ELEZIONE O DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - VALIDITÀ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - LEGITTIMITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - PER CAUSA DIVERSA - IGNORANZA DELLA DETENZIONE ALL'ORGANO PROCEDENTE - PRECEDENTE ELEZIONE O DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - VALIDITÀ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - LEGITTIMITÀ.*
Lo stato di detenzione dell'imputato per causa diversa da quella per cui si procede non noto all'organo procedente, non toglie valore alla precedente designazione ed elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 171 cod. proc. pen., le quali possono essere modificate per espressa volontà dell'imputato stesso e permangono valide finché l'apposita comunicazione non sia intervenuta. Ne consegue che ritualmente è dichiarata la contumacia dell'imputato, che si trovava detenuto per altra causa, allorché il decreto di citazione risulta a lui notificato nel domicilio dichiarato o eletto. (V mass n 123655; (V mass n 136329; (V mass n 138453; (V mass n 165355).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)