Sez. 5, Sentenza n. 14541 del 03/03/2026 Ud. (dep. 21/04/2026) Rv. 289871-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Omessa motivazione sui motivi nuovi - Automatica nullità della sentenza - Esclusione - Valutazione sulla ammissibilità e rilevanza dei motivi nuovi - Necessità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
Nel giudizio di cassazione, l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante non determina l'automatica nullità della sentenza di appello, in quanto il giudice di legittimità è tenuto a valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata contenga o meno argomentazioni e accertamenti incompatibili con i motivi nuovi o tali da consentire alla Corte stessa di procedere a una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)