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Sez. 3, Sentenza n. 1310 del 09/04/1975 (Rv. 374827 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI - CONDIZIONI - LIMITI - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1975-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374827-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI - CONDIZIONI - LIMITI - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*

Il conflitto di interessi che determina l'annullabilita del contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell'art 1394 cod civ, attiene, piuttosto che al comportamento tenuto da quest'ultimo nell'esecuzione del mandato ed alle relative conseguenze, alla situazione in cui egli si sia venuto a trovare nei confronti del rappresentato; situazione che deve essere tale da porre i rispettivi interessi in posizione di conflitto anche soltanto virtuale rispetto a quel determinato negozio, dalla cui stipulazione potrebbe derivare un profitto anche indiretto dal rappresentante a svantaggio del rappresentato. Tale conflitto resta superato soltanto se il rappresentato abbia espressamente autorizzato la conclusione di quel determinato contratto, ovvero se avendone stabilito le condizioni, abbia dimostrato in anticipo di considerarlo conforme al proprio interesse purche concluso a quelle condizioni. La prova di tali circostanze non puo essere, peraltro, desunta ne da una vaga e generica manifestazione di intenzioni, da parte del rappresentato, non concretatesi in specifiche istruzioni e non coerenti con il tenore della procura, ne, tanto meno, dalla circostanza che altro procuratore dello stesso mandante abbia concluso in nome di costui, contratti analoghi a quello impugnato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)