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Sez. 5, Sentenza n. 38755 del 14/07/2023 Ud. (dep. 22/09/2023) Rv. 285077 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Offese attraverso l’uso di “facebook” - Titolarità dell’indirizzo IP - Accertamento tecnico - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285077-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'affermazione della responsabilità per il delitto di diffamazione, l'accertamento tecnico in ordine alla titolarità dell'indirizzo IP da cui risultano spediti i messaggi offensivi non è necessario, a condizione che il profilo "facebook" sia attribuibile all'imputato sulla base di elementi logici, desumibili dalla convergenza di plurimi e precisi dati indiziari quali il movente, l'argomento del "forum" sul quale i messaggi sono pubblicati, il rapporto tra le parti, la provenienza del "post" dalla bacheca virtuale dell'imputato con utilizzo del suo "nickname".

Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)