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Sez. 6, Sentenza n. 34450 del 22/04/2016 Cc. (dep. 04/08/2016) Rv. 267680 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - ANONIMI | Possibilità di procedere a perquisizioni, sequestri o intercettazioni telefoniche sulla base di una denuncia anonima - Esclusione - Ragioni - Attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria relativa alla ricerca della "notitia criminis" - Avvio sulla base di una denuncia anonima - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267680-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - ANONIMI

Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis". (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimi l'attività di perquisizione ed il sequestro di un telefono cellulare e di materiale informatico eseguiti a seguito di un'attività investigativa, avviata sulla base di una denuncia anonima, nel corso della quale era emersa la pubblicazione in rete di numerosi post a contenuto diffamatorio pubblicati mediante l'account creato sul social network facebook a nome dell'imputato, indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 278, 291 e 214 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 330, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)