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Sez. 4, Sentenza n. 2623 del 13/12/1965 Ud. (dep. 11/03/1966) Rv. 100808 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - COLPA PER ECCESSO DI VELOCITA RELATIVA - TERMINI ARITMETICI SUL LIMITE DI VELOCITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1965-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100808-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI ELASTICI - IN GENERE - COLPA PER ECCESSO DI VELOCITA RELATIVA - TERMINI ARITMETICI SUL LIMITE DI VELOCITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudice, nel formulare il suo apprezzamento sull'eccesso di velocita relativa di un veicolo, allorche ritenga colposa la condotta del prevenuto, non e tenuto ad indicare in termini aritmetici il limite di velocita considerato innocuo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)